Arienzo

Scheda tecnica

Arienzo

Arienzo
di P. Avallone

Data istituzione Monte di pietà:1603
Fondatore: Scipione Mirabile, Lutio Carfora, Berardino Martenisi, Decio Mancino, Gaspare Saracino, Lutio Martone, Geronimo Carfora, Orazio Grugeri

Scheda storica

L’infratti particulari della terra di Arienzo, servi di V.E. li fanno intendere come per servizio dei poveri di detta terra, desiderano istituire un monte di pietà nella detta terra, per poter concedere prestiti in cambio di pegni ai poveri bisognosi, gratis e senza scopo di guadagno o di lucro.

Essi infatti osservano che i poveri, oltre agli altri infortuni, erano oppressi dal male dell’usura, dovendo pagare  1 Carlino per ogni Ducato dato in prestito sui loro pegni; inoltre, coloro che gli prestavano il denaro rivendevano i loro pegni in breve tempo ad altre persone. Per istituire il monte essi offrono un capitale iniziale di 200 ducati, con la speranza che lo stesso possa incrementarsi col passare del tempo. Essi chiedono pertanto che V. E. possa concedergli il Suo Regio Assenso e beneplacito. Ottenuto il favore del Vice Re si avvieranno le attività del monte, che sarà governato ogni anno da due protettori eletti dai fondatori stessi; alla morte di questi ultimi, dai loro eredi e successori.

I governatori potranno eleggere un segretario con il compito di tenere tre distinti libri: nel primo saranno registrati tutti gli introiti che per qualsiasi motivo perverranno in questa opera; nel secondo si annoteranno tutti i beni che giorno per giorno si impegneranno o si riscatteranno riportando, inoltre, il nome ed il cognome del contraente il pegno oltre ai decreti e a tutto ciò che riguarderà il monte; nel terzo si trascriveranno i decreti o altre vicende di particolare interesse. Per evitare le frodi che si potrebbero commettere, si supplica il Signor Vice Re di imporre severe pene a coloro i quali osassero impegnare beni non propri. I pegni avranno un valore superiore di almeno un terzo rispetto al denaro prestato. Il tempo massimo previsto per riscattare i propri pegni sarà di 3 mesi, trascorsi i quali si procederà alla vendita dei beni a lume di candela nella pubblica piazza, assegnandoli al miglior offerente; qualora la quantità di denaro ricavata dalla vendita risultasse superiore rispetto a quella concessa, il denaro in più dovrà essere restituito al proprietario del pegno.

 

Poiché può accadere che le persone devote, per guadagnare le indulgenze o per incrementare l’opera pia, effettuino prestiti o depositi di somme di denaro in questo Monte, si chiede a Sua Eccellenza affinché si stipuli una scrittura pubblica attestante tali attività, in modo che l’opera pia possa accrescere in beneficio dei poveri e non sia compito solo dei deputati gestire tali somme.

Note bibliografiche e Riferimenti archivistici

A.S.Napoli: CM, SC, fs. 1200, inc. 1