Avellino (1583)

Scheda tecnica

Avellino (1583)

Avellino
di P. Avallone

Data istituzione Monte di pietà:1583
Fondatore :Confraternita di S. Maria di Costantinopoli

Scheda storica

Secondo Scandone nella sua Storia di Avellino, il M. venne costituito nel 1589 dall’Università con un capitale costituito con le entrate annue dell’imposta di bonatenenza, che ascendevano a d. 169.

Le capitolazioni sono conformi a quelle presentate dal Monte di Pietà della città di Napoli, e tutto ciò che verrà imprestato sarà senza scopo di lucro, e per questo si richiede il Regio Assenso e Beneplacito come è stato concesso al Monte di Pietà di Napoli.

Verranno prestati a ciascuno solo piccole cifre in cambio di pegni di poco valore.

Scaduto il termine per il riscatto dei propri pegni, questi potranno essere venduti senza richiesta o decreto di corte e se si dovesse ricavare più della cifra prestata, l’eccedente verrà restituito al proprietario del pegno.

I governatori del monte potranno scegliere gli ufficiali.Questi si occuperanno della redazione dei libri contabili, nei  quali  verranno trascritte le merci impegnate, la quantità di denaro prestata, la restituzione dei pegni, ed a questi libri si dovrà dare credito e piena fiducia. Inoltre, nel momento in cui si impegnerà la merce, essi rilasceranno una polizza nella quale si indicheranno i beni impegnati, il motivo e la cifra assegnata.

In caso di smarrimento della polizza da parte del debitore, affinché egli possa recuperare il proprio bene ed il monte non subisca perdite, il pignorante potrà ricorrere al sistema della “plegiaria”, senza nessun dispendio per gli ufficiali ed in maniera tale che né i poveri né il monte  si debbano recare in tribunale, il che comporterebbe spese e fastidi; per questo ad essa si dovrà dar credito come se si trattasse di un atto pubblico.

Gli ufficiali non saranno tenuti a pagare i danni se la merce si dovesse deteriorare senza colpa o difetto da parte loro

In caso di lite tra i debitori e gli ufficiali del monte, questi ultimi dovranno essere tutelati in maniera da non esser condotti davanti a nessun tribunale, ma solo di fronte ai deputati del monte.

Per impedire truffe ai danni del monte, si stabiliva che questo non fosse responsabile di tutti quei pegni già ipotecati e che risultassero appartenere ad un proprietario diverso “dall’impegnatario”; pertanto non potranno essere rivendicati i suddetti beni nel caso in cui risultassero smarriti o rubati in precedenza. Il monte avrà sempre diritto di prelazione sui pegni, affinché non debba rimetterci il denaro concesso in prestito.

Note bibliografiche e Riferimenti archivistici

Note bibliografiche e  riferimenti archivistici:

A.S.Napoli: CM, Exequatur, Reg. 5, ff. 6-8;
F. Scandone, Storia di Avellino, Avellino, 1950, vol. III, p. 157.