Caivano

Scheda tecnica

Caivano

Caivano
di P. Avallone

Data di istituzione: 1616
Fondatore: Il Priore e i fratelli della Congregazione dell’Oratorio del Sant.mo Sacramento

Scheda storica

Il Monte di Pietà venne eretto dal Priore e dai fratelli della Congregazione dell’oratorio del SS. Sacramento dentro la Chiesa parrocchiale di San Pietro, nella terra di Caivano, diocesi di Aversa.

Il Monte sarà governato da due governatori, eletti ogni anno nel giorno della Natività di Nostro Signore. Essi verranno scelti tra coloro che appartengono alla Congregazione, ed il loro mandato durerà un anno; inoltre durante il loro governo avranno la facoltà di eleggere un segretario, un Cancelliere ed un portiere al servizio del Monte, anch’essi per un incarico annuale.

Nessuno si potrà servire dei soldi o dei pegni appartenenti al monte, per nessun motivo, né potrà costringere i governatori ad operare diversamente da quanto prescritto, altrimenti loro stessi saranno ritenuti responsabili, e potranno essere sostituiti immediatamente da nuovi governatori. Se la colpa invece fosse pubblicata solo alla fine della loro amministrazione, essi saranno puniti “della pena corporale” e dovranno rimborsare il monte con il proprio denaro.

Nel momento in cui subentrano in carica dei nuovi governatori, e vi fossero degli insoluti da parte dei vecchi, essi saranno tenuti a liquidare i pegni senza avere nulla da obiettare.

Il Sacro Monte si costituirà, solo se potrà operare (che si tratti di prestiti o di maritaggi ), secondo quanto stabilito, senza dover rendere conto o subire nessuna azione da parte della Chiesa di Roma, né di Monsignore Vescovo di Aversa, né di qualsiasi altro superiore.

Il monte sarà aperto tutte le domeniche dopo il tramonto per impegnare la merce, ed il giovedì dopo pranzo per il riscatto della stessa, attenendosi all’importo indicato dalla bolletta custodita dai governatori o dagli ufficiali.

Il periodo per riscattare il proprio pegno sarà di 3 o 4 mesi, trascorsi i quali si procederà alla vendita entro e non oltre 8 giorni, altrimenti i governatori risponderanno personalmente del debito al monte. Il monte ed i suoi ufficiali inoltre non saranno tenuti a pagare i danni se la merce si dovesse deteriorare senza colpa o difetto da parte loro.

Per quanto riguarda i maritaggi, non vi sono suggerimenti specifici,  ma si lascia una certa libertà a coloro che volessero interessarsi del maritaggio di povere fanciulle appartenenti alla SS. Trinità, governatori o altri, purchè non vengano cambiate o aggiunte nuove prescrizioni ai capitoli che regolano il suddetto monte, e non occorrano ulteriori licenze da parte di S. E

Note bibliografiche e Riferimenti archivistici

A.S.Napoli: CM, SC, fs. 1200, inc. 1.